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Leggi Regionali

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Art. 3 comma 2 del Nuovo Statuto Regionale
 
 
 
" La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e a uomini. Le leggi regionali dettano norme idonee a garantire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina dell'Assemblea e della Giunta".
 
 
 
 
"Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".
 
Ordinamento Istituzionale - Aspetti Istituzionali- Organismi di garanzia e altri organismi regionali.
 
Costruzione degli asili nido.
 
L.R. 2/85 Consultori Familiari.
 
L.R. 9/86 Istituzione della Commissione Regionale di Parità.
 
L.R. 27/01 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Legge di recepimento della Legge 53/2000.
 
Legge Regionale 11 novembre 2008 n.32 contro la violenza sulle donne.

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