Leggi Nazionali
I principi della Costituzione (Art.3, Art.31, Art.37, Art.51)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Parte prima Diritti e doveri dei cittadini Titolo II Rapporti Etico-sociali Art. 31La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Titolo III
Rapporti Etico-sociali Art. 37La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. (omissis) Titolo VI Rapporti Politici Art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. In G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 è pubblicata la Legge 4 novembre 2010 n. 183 E' in vigore dal 31 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sulla "Manovra economica" (G.U.n. 176 del 30/7/2010 - S.O. n. 174). Tra le modifiche del Governo: proroga della valutazione dei rischi STRESS lavoro-correlati dal 01/08/2010 al 31/12/2010 per tutte le aziende, prevista all'articolo 8, comma 12; proroga di 12 mesi per i decreti attuativi per la P.A. Introdotta anche la "SCIA"(Segnalazione certificata inizio attività), una forma di silenzio assenso all'inizio di attività imprenditoriali. Demandata alla Commissione consultiva permanente l’individuazione dei criteri su 'Formatore' e 'stress lavoro-correlato'; piena entrata in vigore dell’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal 1° agosto 2010; introdotto l’obbligo, in sede di valutazione dei rischi, di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori nell’organizzazione. Si allega altresì sintesi e criteri di massima per l’attribuzione del nesso di causa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 30 luglio 2010, il Piano triennale per il lavoro “Liberare il lavoro per liberare i lavori”, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'obiettivo è quello di costituire la base per un confronto, con le parti sociali, al fine di formulare ipotesi di riforma del mercato del lavoro condivise. Il documento, suddiviso in due macro aree, propone un’analisi delle azioni portate avanti in questo primo biennio di governo, in un contesto di crisi globale, al fine di salvaguardare la base occupazionale e la coesione sociale, avvalendosi del dialogo sociale e istituzionale, che ha visto convergere Governo, Regioni e parti sociali su importanti e tempestive decisioni. Il Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel lavoro formula per l'anno 2010 il «Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione della occupazione femminile, per il superamento delle disparita' salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 di recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 20 febbraio, modifica in alcune parti il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 168/2006) rafforzando i diritti delle lavoratrici e aumentandone la tutela. Documento esplicativo che illustra cosa cambia nell'articolo 9 della legge n°53 dell'8 marzo del 2000. La Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale é destinata agli enti locali e regionali d'Europa che sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio della parità fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta. Per assicurare la messa in atto degli impegni, ogni firmatario deve redigere un Piano d'azione per la parità che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione.
Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53.
Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Tra le priorità indicate: l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura promosse anche dagli enti locali, servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità.
Che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori: in particolare, la sospensione della pena durante la gravidanza e nel primo anno di vita del figlio e due tipologie di misure non detentive per assistere i figli con meno di 10 anni.
Riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. una disciplina organica che regolamenta la prevenzione, la sanzione e il risarcimento di discriminazioni e molestie in tutti gli aspetti inerenti l'accesso al lavoro, lo sviluppo professionale, la formazione, le condizioni di lavoro, la retribuzione e i regimi di sicurezza sociale. dovrà essere recepita dagli stati nazionali entro agosto 2008.
La riforma riguarderà un numero crescente di lavoratrici, in ragione della gradualità dell'intervento e dell'effetto del parallelo aumento dei requisiti necessari per la quiescenza anticipata Nei primi anni verrà coinvolta la sola coorte delle 60enni con anzianità contributive inferiori a quelle richieste per il pensionamento di anzianità. Gruppo che secondo l'INPDAP è stimabile in circa 3.500 unità nel 2010, 4.700 nel 2011 e 6.000 dal 2013. A questa si aggiungeranno le coorti delle 62, 63 e 64enni fino ad arrivare nel 2018 a circa 8.500 lavoratrici.
"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
"Norme contro la violenza sessuale".
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